Ai fini dell’emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato, non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen., ma è comunque necessario che il giudice valuti la sussistenza del “fumus delicti” in concreto....
(fattispecie in cui la corte ha annullato il provvedimento impugnato per carenza di motivazione in ordine alle modalità di determinazione della base imponibile relativa all’attività di giochi e scommesse, che era stata calcolata tenendo conto degli importi ricevuti dagli scommettitori non depurati dei versamenti ai “bookmakers” stranieri). corte di cassazione, penale, sezione 3, sentenza del 16-09-2014, n. 37851 repubblica italiana in nome del popolo italiano la corte suprema di cassazione sezione terza penale composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati: dott. squassoni claudia - presidente dott. di nicola vito - rel. consigliere dott. graziosi chiara - consigliere dott. aceto aldo - consigliere dott. gentili andrea - consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: (omissis), nato a (omissis); avverso la ordinanza del 25/11/2013 del tribunale della liberta' di savona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. di nicola vito; udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. izzo gioacchino, che ha concluso chiedendo il rinvio in attesa della decisione della corte europea ex articolo 267 tfue e, in subordine, annullamento con rinvio per i reati fiscali; udito per l'imputato l'avv. (omissis) che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ritenuto in fatto 1. il tribunale della liberta' di savona, con ordinanza del 25 novembre 2013, ha confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso nei confronti di (omissis) per violazione del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 4, comma 1, lettera a) e della legge 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 4, commi 1 e 4 bis. 1.1. nel pervenire a tale conclusione il collegio cautelare ha convalidato gli esiti investigativi sulla cui base il gip aveva emesso il decreto di sequestro e dai quali era risultato che il ricorrente aveva gestito dal 4 ottobre 2007 almeno due centri di elaborazione dati (c.e.d.) per conto di alcuni bookmakers stranieri. 1.2. l'attivita' del (omissis) consisteva nel raccogliere il denaro dagli scommettitori, nell'offrire loro terminali attraverso i quali eseguire le giocate, nel pagare le vincite, nell'inviare ai bookmakers stranieri, per i quali lavorava, le somme incassate dagli scommettitori. a...





