Molestie telefoniche. Reato perseguibile su semplice denunzia....
E' imputabile dei reati di p. e p. dagli artt. 594, 612 e 660 c.p., la prevenuta che arrechi molestia o disturbo per futili motivi ad altra persona, chiamandola ripetutamente al telefono, rimanendo anonima, per rivolgerle minacce ed ingiurie sia verbalmente che attraverso l'inoltro di messaggi sms. con la norma di cui all'art. 660 c.p. il legislatore ha inteso tutelare la prevision...





